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D.P.R. 04.09.2002, n. 254

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 13.11.2002, n. 266 - S.O. n. 209/L)

Titolo II - Consegnatari

Capo II - Sistema di scritture

Art. 17 - Inventario

1. Sono iscritti nell'inventario a cura del consegnatario, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, tutti i beni mobili:

che non hanno carattere di beni di consumo;

aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa.

2. L'inventario rileva la consistenza dei beni ad una determinata data. Tutte le acquisizioni e le dismissioni successive sono registrate sul giornale di cui all'articolo 18.

3. L'inventario è redatto in tre esemplari, di cui uno rimane agli atti dell'ufficio del consegnatario. Gli altri esemplari sono inviati al competente ufficio riscontrante che, dopo aver effettuato il riscontro di competenza, ne restituisce uno all'ufficio da cui dipende il consegnatario, trattenendo il restante esemplare.

4. Ciascun inventario contiene i seguenti elementi:

a) l'indicazione degli stabilimenti e dei locali in cui sono custoditi i beni mobili;

b) la denominazione e descrizione degli stessi secondo la diversa loro natura e specie;

c) la destinazione d'uso;

d) la qualità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

e) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

f) il valore.

5. I consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

6. Per i beni avuti in dotazione e provenienti da altri uffici i valori da indicare nell'

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