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D.P.R. 04.09.2002, n. 254

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 13.11.2002, n. 266 - S.O. n. 209/L)

Titolo II - Consegnatari

Capo I - Nomina, requisiti, compiti e responsabilità

Art. 12 - Consegnatario per debito di vigilanza

1. I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo.

2. I consegnatari di cui al comma 1 ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai sensi dell'articolo 19.

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