D.P.R. 04.09.2002, n. 254
Titolo II - Consegnatari
Capo I - Nomina, requisiti, compiti e responsabilità
1. I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo.
2. I consegnatari di cui al comma 1 ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai sensi dell'articolo 19.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.