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Decreto legge 25.09.2002, n. 212

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. (G.U. 26.09.2002, n. 226)

Art. 3 - Finanziamento degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'art. 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23.7.1999, pubblicato nella G.U. 21.1.2000, n. 16, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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