IperTesto Unico IperTesto Unico

Direttiva PCM 30.09.2002

Economie di spese da parte degli enti pubblici istituzionali negli acquisti di beni e servizi. (G.U. 17.10.2002, n. 244)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge 25 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in base al quale le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 26, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6, della medesima legge, mentre le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo, per l'acquisto di beni, comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

Visto il comma 4, dell'art. 26 sopra citato, in base al quale nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, sottoponendo all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati in termini di riduzione di spesa conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 26;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale viene precisato che per pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999, si intendono quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 59, comma 5, della richiamata legge n. 388 del 2000, in base al quale gli enti sono tenuti a motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a condizioni meno vantaggiose di quelli stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 1999;

Visto l

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.