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Decreto MIUR 18.09.2002, n. 100

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Art. 9 - Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione

1. Il Direttore Generale regionale, acquisite le delibere di adesione alla sperimentazione da parte delle scuole, redige il piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale di sperimentazione, tenendo conto dell'esistenza delle migliori condizioni organizzative, strutturali, professionali e operative tra le quali, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti:

2. possibilità di distribuire nelle sezioni e classi funzionanti le bambine e i bambini di età inferiore rispettivamente a tre e sei anni;

3. disponibilità, per la scuola dell'infanzia, di ambienti e spazi adeguati per lo svolgimento delle attività educative e didattiche previste dalla sperimentazione;

4. presenza di docenti disponibili a svolgere, nell'ambito dei vigenti obblighi di servizio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento, nonché di personale fornito delle necessarie competenze professionali per attivare l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica.

5. Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

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