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C.M. MIUR 19.09.2002, n. 102

Legge 10 marzo 2000, n. 62 - termine di presentazione delle istanze per il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico 2003/2004.

Con la C.M. 22 gennaio 2002, n. 7 è stato fissato il termine unico - 30 marzo 2002 - per la richiesta di parità da parte di istituzioni scolastiche non statali nonché il termine di definizione - 30.06.2002 - delle istanze da parte degli Uffici Scolastici Regionali.

I termini di cui innanzi si riferiscono agli effetti della parità per l'anno scolastico 2002/2003.

Con la presente, oltre a stabilire che le istituzioni scolastiche non statali, interessate ad ottenere la parità, possono presentare le relative istanze già dall'inizio di ogni nuovo anno scolastico, si dispone che il termine di scadenza entro cui le scuole interessate debbono far pervenire le domande di parità ai competenti Uffici Scolastici Regionali è fissato al 30 marzo di ogni anno mentre quello entro cui l'Ufficio Scolastico Regionale competente dovrà emanare il provvedimento, positivo o negativo, di definizione delle istanze presentate, è stabilito al 30 giugno di ogni anno.

I termini indicati nella presente circolare nonché le indicazioni nella stessa contenute hanno valore a tempo indeterminato; essi si applicano alle istanze di parità riferite all'anno scolastico 2003/2004 e a quelli successivi.

 

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