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CCNI MIUR 23.09.2002

Personale dell'area v della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001. (G.U. 05.10.2002, n. 234)

Art. 4 - Utilizzazione dei fondi regionali

1. I fondi regionali sono destinati per l'85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato.

2. Ogni incremento del fondo è ripartito fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.

3. Entrambe le quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, distribuendole fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unità di personale considerate per il presente contratto. Costituiscono economie anche le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente non utilizzata nell'esercizio finanziario 2002.

4. Qualora la quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato non sia sufficiente ad assicurare a ciascun dirigente scolastico in servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20% della retribuzione di posizione, l'erogazione di tale retribuzione è ricondotta nei limiti delle disponibilità finanziarie.

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