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CCNI MIUR 23.09.2002

Personale dell'area v della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001. (G.U. 05.10.2002, n. 234)

Art. 10 - Formazione e aggiornamento

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. il Ministero stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti.

2. Le attività formative sono tese a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le istituzioni scolastiche in termini di dinamismo e competitività. Le attività formative sono altresì volte a sviluppare tutte le competenze necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma.

3. Almeno il 60% delle risorse di cui al comma 1 viene destinata agli uffici scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti in servizio in ogni regione.

4. In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte individuali di cui all'art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.

5. Per l'approfondimento di problematiche relative alle attività di formazione e per la formulazione di relative proposte è costituita una commissione bilaterale ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L.

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