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Nota MIUR 03.10.2002, prot. n. 2667

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Com'è noto alle SS.LL. le disposizioni che disciplinano l'esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole sono contenute nell'art. 118 del R.D.30 aprile 1924, n. 965 recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti dell'istruzione media, nell'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e nella tabella C allo stesso allegata (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare).

Tali disposizioni prevedono in particolare che il Crocifisso fa parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R.D. 965/1924) assicurare la completezza e la buona conservazione di tutti gli arredi occorrenti.

Va precisato che le citate incombenze a carico dei capi di istituto non sono state né abrogate né modificate dalle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 63, reso in data 27 aprile 1988, nel precisare che "la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa" e che è opportuno tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non possono essere considerate abrogate dall'accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984 (legge di ratifica 25 marzo 1985, n. 121) con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, né dalla stessa Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948.

Sullo specifico tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza 1

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