Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14
1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.
3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'asseg
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