D.M. Economia e finanze 31.10.2002
1. Le rate di stipendio e degli altri assegni fissi, da pagare in contanti, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.
2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono i relativi importi alla Banca d'Italia, mediante singoli storni di bonifico. Tali importi e quelli non riscossi presso le filiali della Banca d'Italia sono versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della Banca stessa, la quale trasmette la relativa quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari.
Il Centro ne dà comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.
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