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Decreto legislativo 09.10.2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (G.U. 23.10.2002, n. 249)

Art. 5 - Saggio degli interessi 8

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 9

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

8

Articolo così sostituito dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

9

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è fissato al:

• 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002

• 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003 dal Comunicato 10.02.2003 (G.U. 10 febbraio 2003, n. 33)

• 2,10% per il semestre 1° luglio - 31

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