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Sentenza Tribunale Milano 29.11.2002

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Il giudice del Tribunale di Milano sez. Lavoro, dr. Marasco, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa (omissis) promossa da(omissis)

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 30.5.2002 la ricorrente, premesso di avere prestato senza soluzione di continuità dal 1.9.1986 al 31.8.1997 servizio come preside di ruolo, che, in data 1.9.1997, si era dimessa dal servizio per motivi familiari, deduceva che, venute meno le ragioni che l'avevano determinata alle dimissioni e sussistendo i presupposti normativamente previsti per la riammissione in servizio, aveva inoltrato con raccomandata del 12.1.2001 domanda di riammissione in servizio.

La ricorrente esponeva che con decreto del 6.6.2001 il Ministero della Pubblica Istruzione aveva respinto l'istanza di riammissione, motivando in modo asettico ed insoddisfacente che il ruolo del preside non era più esistente perché sostituito da quello di dirigente scolastico.

Veniva, pertanto, chiesto di accertare il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio con l'adozione di ogni provvedimento ai fini della salvaguardia del diritto riconosciuto.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, contestando la fondatezza della domanda.

Nel corso del giudizio venivano prodotti ulteriori documenti ed all'udienza del 29.11.2002 il giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo.

Il ricorso non è fondato.

La ricorrente ha chiesto di essere riammessa in servizio, dopo le dimissioni rassegnate nel settembre 1997 con il conseguimento del trattamento pensionistico, con domanda presentata nel gennaio 2001.

La domanda è stata respinta con provvedimento del 6.6.2001 del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione pure in presenza di un parere favorevole del CNPI - Consiglio per il contenzioso

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