IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 26.11.2002, prot. n. 12844

Attività Collegi Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

L' art. 59 comma 5, del D.M. n. 44 dell'1.2.2001 prevede, che è compito dell'Ufficio Scolastico Regionale promuovere gli opportuni interventi, al fine di garantire nelle Istituzioni scolastiche l'omogeneità dell'esercizio della funzione del Collegio dei revisori dei conti.

Per favorire tale compito, si ritiene di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti dell'attività dei revisori dei conti, previsti dal titolo V del citato D.M. 44/2001.

Nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 2 del D.L.vo n.286/99 con il quale sono stati riordinati gli strumenti di controllo e monitoraggio nella pubblica amministrazione, l'art. 58 del richiamato D.M. prevede che il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa delle istituzioni scolastiche, nonché di verificare la coerenza dell'impiego delle risorse finanziarie con gli obiettivi individuati nel programma annuale e nelle successive variazioni apportate al medesimo.

L'art. 59, comma 3, del già citato decreto, stabilisce poi che l'attività del collegio dei revisori è coordinata dal Presidente che provvede, fin dalla riunione dell'insediamento e con l'unanime accordo degli altri revisori, alla stesura di un programma di lavoro e alla eventuale ripartizione di compiti. In detta programmazione è opportuno prevedere che le visite collegiali siano limitate alla attività di riscontro che deve necessariamente essere svolta collegialmente (parere sul programma annuale e sul conto consuntivo).

In ordine alle modalità di svolgimento dell'attività dei Collegi dei revisori, al fine di contenere sia gli oneri di missione che l'impatto sulla funzionalità dei servizi dell'Amministrazione, derivante dall'assenza dagli Uffici di appartenenza, si segnala l'esigenza che i Collegi debbano, ove possibile, riunir

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.