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Nota MIUR 14.11.2002, prot. n. 525

Graduatorie d'istituto - Insegnamenti non attivi per l'a.s. 2001/02 e attivi per l'a.s. 2002/03.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di durata triennale stabiliti dai co. 11 e 12 dell'art. 5 del DM n. 201/2000, la Direzione Generale del Personale della scuola e dell'amministrazione - ufficio VI - ha recentemente precisato:

• che eventuali graduatorie di insegnamento prodotte per l'a.s. 2001/02 per scuole in cui il medesimo insegnamento non era attivo sono prive di validità e, pertanto, non devono essere tenute in considerazione;

• che resta fermo il principio per cui, a parità di anno di ingresso nelle graduatorie valide di una scuola, coloro che hanno avuto accesso ad un dato insegnamento per la prima volta nell'a.s. 2002/03 devono essere sempre posposti a coloro che hanno avuto analogo accesso nell'anno scolastico precedente, dovendosi tener conto del fatto che le due diverse categorie di aspiranti risultano valutate in base a punteggi determinati da titoli con differenti termini di scadenza.

In relazione a tali precisazioni si comunica che il sistema informativo non gestisce automaticamente la prima delle circostanze descritte. Pertanto il dirigente scolastico, prima di pubblicare le graduatorie del proprio istituto, dovrà:

• individuare le graduatorie non attive per l'a.s. 2001/02 e attive per l'a.s. 2002/03;

e, per la seconda e terza fascia di ciascuna graduatoria individuata:

• ricollocare gli aspiranti inclusi nel primo (confermati sulla sede dall'a.s. 2001/02) e nel secondo blocco (nuovi sulla sede, ma graduati dall'a.s. 2001/02 nel sistema di reclutamento) in un unico blocco, ordinato in base a punteggio e preferenze;

• mantenere inalterato il terzo blocco (aspiranti graduati con decorrenza 2002/03 nel sistema di reclutamento).

 

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