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Nota Economia e finanze 21.11.2002, n. 130869.

Con la nota che si riscontra codesto Ufficio ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente un ordine alla possibilità di corrispondere l'indennità sostituiva del preavviso ai dipendenti per i quali si è proceduto a risolvere il rapporto di lavoro per malattia a seguito di accertamento medico legale ed ai quali spetta la pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, delle legge n. 335/1995. Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto a un dipendente di questo Ministero, nell'adunanza della III sezione del 16 aprile 2002, ha chiarito che i due benefici considerati (indennità di preavviso e trattamento pensionistico) si fondano su presupposti diversi.

In sostanza, secondo l'alto consesso, la diversa finalità dei due istituti è da rinvenire nel fatto che con il riconoscimento dell'indennità di preavviso viene ad essere compensata l'interruzione traumatica del rapporto di lavoro, mentre il trattamento pensionistico riconosciuto è finalizzato a consentire al lavoratore disabile di provvedere nel tempo al sostentamento proprio e della famiglia. Pertanto, in mancanza di un'espressa norma che chiarisca l'incompatibilità tra i due trattamenti economici, l'amministrazione non può negare il riconoscimento dell'indennità in questione.

Ciò posto, lo scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento suindicato precisando che è da ritenere superato quanto a suo tempo comunicato con nota 18 febbraio 2002, n. 196872 indirizzata alla Ragioneria provinciale dello Stato di Avellino, nel senso che ai destinatari di provvedimenti concessivi di pensione ai sensi del già citato art. 2 non veniva attribuita l'indennità di preavviso.

 

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