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D.M. MIUR 26.11.2002

Autorizzazione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'iscrizione in soprannumero al 2° anno della SSIS di coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, per il conseguimento del diploma di specializzazione abilitante. (G.U. 09.12.2002, n. 288)

Art. 1 -

1. In deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002 di cui alle premesse che ha fissato per ciascuna Scuola di specializzazione il numero dei posti disponibili per l'a.a. 2002/2003, le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche in collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici coloro che, sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

2. Le attività didattiche, relative al secondo anno di corso di cui al comma 1, sono prevalentemente volte a completare il curriculum studiorum degli allievi, comprensivo di competenze sociologiche, psicologiche, educative e di esperienze di tirocinio, con contenuti storico-epistemiologici, didattico-disciplinari e attività di laboratorio.

3. Le attività didattiche di cui al comma 2 hanno inizio nel mese di gennaio 2003 e si concludono non oltre la data del 25 luglio 2003.

4. Il numero dei posti è determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale docente disp

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