D.M. Economia e finanze 12.11.2002, n. 20722
Nel caso di importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o postali, ovvero di assegni bancari non potuti recapitare, con esclusione di quelli relativi ai titoli di spesa di cui all'art. 4, la Banca d'Italia versa le somme:
sul conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale a favore del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA (Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 544-bis delle IGST (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), nel caso di mandati informatici;
sulle contabilità speciali sulle quali furono tratti i relativi titoli di spesa, ove il pagamento sia stato disposto con ordinativi di contabilità speciale.
Negli altri casi vengono costituiti depositi provvisori ai sensi dell'art. 544 delle IGST.
Nel caso di titoli di cui agli articoli 2 e 3 le quote stornate vengono contabilizzate con singoli documenti di entrata inviati dalla Banca d'Italia alle amministrazioni interessate.
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