D.M. Economia e finanze 12.11.2002, n. 20722
Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato, effettuato tramite gli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro o le rappresentanze diplomatiche o consolari è disposto a cura dell'amministrazione ordinante con cadenza bimestrale nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato con titoli di spesa da estinguersi, con le modalità previste dall'art. 1 del presente decreto, a favore degli Istituti di credito o delle rappresentanze diplomatiche o consolari. Questi ultimi effettuano il pagamento ai beneficiari, secondo le modalità in vigore ed in base agli elenchi descrittivi e ai supporti informatici ad essi inviati dall'Amministrazione ordinante.
Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono alla Banca d'Italia, con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, gli importi non pagati con l'indicazione del bimestre a cui si riferiscono. Detti importi sono versati cumulativamente al Capo X, capitolo 2368 a cura della Banca d'Italia, la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante.
Contemporaneamente gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono all'amministrazione ordinante gli elenchi descrittivi evidenziando in una apposita distinta le partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito alla Banca d'Italia.
Per il pagamento in euro in ambito UME delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato l'amministrazione ordinante può altresì emettere un titolo per l'importo globale dei pagamenti da eseguire a carico di ciascun capitolo di spesa, indicando il primo dei b
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