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D.M. Economia e finanze 12.11.2002, n. 20722

Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. (G.U. 15.11.2002, n. 268)

Art. 1 - Elementi da indicare nei titoli di spesa

I titoli di spesa emessi per i pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'UME (Unione monetaria europea), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria riportano:

il codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;

il codice IBAN (International bank address number) che esprime le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore.

I titoli di spesa vengono normalmente estinti mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore.

Ove il creditore non abbia indicato un conto corrente bancario o postale, il titolo di spesa viene reso estinguibile mediante commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore, da inviare all'indirizzo da riportare sul titolo. La Banca d'Italia individua la banca che effettua il servizio di pagamento. Le amministrazioni militari possono emettere titoli di spesa a favore di persone fisiche, indicate con le complete generalità e con gli estremi del documento di riconoscimento da esibire all'atto del pagamento, da accreditare a favore della banca prescelta, designata con il codice BIC, per il successivo pagamento in contanti.

Gli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Banca d'Italia modalità di effettuazione dei pagamenti atte a garantire la riservatezza delle operazioni.

I titoli di spesa previsti dai precedenti commi riportano l'indicazione della causale valutaria secondo le codifiche di cui all'elenco allegato al presente decreto.

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