Decreto MIUR 22.11.2002, prot. n. 2634
1. Il riparto dei fondi è disposto per ambito regionale in proporzione al numero delle scuole medie di I e II grado paritarie funzionanti nella regione.
2. I fondi vengono collocati in contabilità speciale presso ogni CSA del capoluogo di regione.
3. I contributi verranno concessi ai gestori, previa apposita istanza all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente; unitamente a detta istanza dovrà essere trasmesso un piano delle iniziative programmate, sottoscritto dal gestore e dal preside, con indicazione delle spese preventivate. Per le attività promosse da reti di scuole, la relazione illustrativa, a firma del gestore e del preside della scuola capofila deve, altresì, recare notizie in ordine al ruolo che la rete di scuole può svolgere nel territorio o nello specifico progetto. Gli Uffici Scolastici Regionali, acquisite le istanze e la relativa documentazione - che dovranno essere trasmesse entro il 30 gennaio 2003 - procederanno all'esame dei progetti, avvalendosi di una Commissione di esperti, che sarà all'uopo costituita, stante la necessità di valutare la valenza formativa dei progetti.
4. Qualora i fondi stanziati per ambiti regionali non dovessero risultare sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data da ciascun Ufficio Scolastico Regionale la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione al numero complessivo di alunni della rete stessa.
5. La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, dovrà risultare dal bilancio della scuola, che a norma della legge n.62/2000, deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi ab
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.