CCNI 19.11.2002, n. 3
1. È estesa anche al personale di cui al comma 5 della premessa l'attribuzione della posizione economica "super":
• con decorrenza 1° gennaio 2000 e fino alla data di cessazione dal servizio per il personale cessato tra il 2 gennaio e il 30 settembre 2000;
• con decorrenza dalla data di assunzione in servizio per gli assunti successivamente al 30 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2001;
• con decorrenza 1° gennaio 2001 per il personale in servizio che all'epoca non ha presentato la domanda di inclusione nelle graduatorie per l'attribuzione delle posizioni economiche super nei termini previsti dal CCNI 21 settembre 2000. Qualora detto personale sia cessato dal servizio nel periodo tra il 2 ottobre e il 31 dicembre 2000, l'attribuzione decorre dal 1° ottobre alla data di cessazione. In ogni caso l'attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli interessati con efficacia ora per allora.
2. Il costo complessivo pari a euro 396.000 (£ 766.762.920), è finanziato con le ricorse a carico del FUA 2002.
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