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Nota MIUR 05.03.2002, prot. n. 1122/a2

Decreto legislativo n. 9 del 15.01.2002.

Si segnala all'attenzione degli uffici competenti che è stato pubblicato sulla G.U. del 12.02.2002 il D.L.vo in oggetto contenente "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, in attuazione della delega conferita con l'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85".

Presentano diretto interesse per questa Amministrazione le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15 per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione stradale, istituito - com'è noto - dall'art. 230 del D.L.vo 285/92 parzialmente sostituito dal comma 4 dell'art. 10 della legge 19.10.98 n. 366.

I citati articoli introducono l'obbligo del conseguimento del certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino) a carico del minore di età che abbia compiuto i 14 anni. In particolare, prevedono che, in parallelo con le ordinarie autoscuole, le istituzioni scolastiche statali e non statali di istruzione superiore possono organizzare, al loro interno per i propri alunni, a titolo gratuito, corsi di preparazione per il conseguimento del patentino, "nell'ambito della autonomia scolastica", avvalendosi della collaborazione dei Comuni, delle autoscuole, delle istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale, secondo i poteri riconosciuti dall'art. 9 del D.P.R. 275/99.

Si fa presente che, in previsione della nuova normativa, questa Direzione ha fin da Aprile 2001 autorizzato, in alcune scuole, l'attivazione di corsi sperimentali di educazione stradale per il conseguimento del "patentino." I corsi si sono svolti in collaborazione con l'A.N.C.M.A e la F.M.I. con le quali é stato siglato, a suo tempo, un protocollo di intesa.

La positiva esperienza dei corsi attivati in via sperimentale, rilevata attraverso una attività di monitoraggio e valutazione dei risultati, ha recentemente

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