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D.P.R. 26.03.2002, n. 128

Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, università e ricerca. (G.U. 03.07.2002, n. 154)

Art. 1 -

1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo, l'art. 2 del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.";

c) al co. 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso è costituito a norma dell'art. 9 della legge 7.6.2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150/2000, il disposto di cui all'art. 6, co. 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 150/2000";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.";

e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.";

f) al comma 8, primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui al comma 1" fino alle parole: "75 unità", sono sostituite dalle seguenti: "Agli uffici di cui al presente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in

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