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Circolare MIUR 07.03.2002, prot. n. 160

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. D.M. n. 66 del 20 aprile 2001.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al D.M. n. 66 del 20.4.2001 ed anche alla luce di quanto precedentemente comunicato, con nota prot. n. 606 del 14.11.2001 , si reputa opportuno precisare, quanto segue.

- Sospensione del rapporto di collaborazione per recupero psico fisico

Nel richiamare la ministeriale prot. n. 118 del 26 giugno 2001,si ribadisce che il personale interessato non ha titolo alla fruizione delle ferie, tuttavia, al fine di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche spese durante l'attività lavorativa,il collaboratore avrà facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per il recupero psico-fisico. Inoltre si definisce che con tali forme di sospensioni gli interessati potranno usufruire anche di eventuali riposi compensativi maturati, a seguito di richiesta del Capo dell'Istituto.

- Problematiche inerenti la tutela della maternità

Si fa rinvio a quanto comunicato con la nota ministeriale prot. n. 475 del 28.9.2001 .

- Fondo di istituto

Si torna a ribadire che allo stato attuale, anche a seguito di accordi sindacali nazionali, non è prevista la partecipazione al fondo di istituto dei soggetti firmatari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

- Aliquota contributiva

A seguito dell'incremento dell'aliquota contributiva previdenziale prevista nell'ultima legge finanziaria 2002, si ritiene che la retribuzione lorda spettante al collaboratore vada

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