CCNL 01.03.2002
Titolo VI - Disposizioni conclusive
1. Per i dirigenti scolastici ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate dall'amministrazione centrale o regionale della pubblica istruzione funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, le determinazioni di cui al comma 7 dell'art. 23 sono assunte dai responsabili degli uffici presso i quali detto personale è utilizzato in base ai seguenti criteri generali:
a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.
2. Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 13.
3. Si applica a tutto il personale compreso nell'area V della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
Il periodo trascorso dal personale compreso nell'area V in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione della pubblica istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A de
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