CCNL 01.03.2002
Titolo IV - Disposizioni economiche
1. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da lire 2.860.000 che costituisce la parte fissa, ad un massimo di lire 20.000.000.
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 13, comma 5.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
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