CCNL 01.03.2002
Titolo III - Rapporto di lavoro
1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 1 settembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente scolastico, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente scolastico che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.
4. Il dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'art. 515 del decreto legislativo n. 297/1994.
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