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CCNL 01.03.2002

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 01.03.2002 per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. (G.U. 14.03.2002, n. 62)

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 23 - Affidamento dell'incarico dirigenziale

1.Tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad un incarico.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali:

• caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i dirigenti scolastici utilizzati presso uffici dell'amministrazione centrale o regionale, dei programmi e degli obiettivi da realizzare;

• attitudini, capacità ed esperienza professionale del singolo dirigente;

• risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;

• rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.

3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rin

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