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Accordo 08.03.2002

Personale ATA ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15.03.2001 del comparto scuola. (G.U. 26.03.2002, n. 72)

Art. 5 - Personale ATA

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, co. 10, del CCNL 26.5.1999, già in vigore dall'a.s. 1999-2000, il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità del proprio posto. Il presente articolo ha validità esclusivamente a decorrere dall'a.s. 2001-2002.

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