Accordo 08.03.2002
Personale ATA ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15.03.2001 del comparto scuola. (G.U. 26.03.2002, n. 72)
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, co. 10, del CCNL 26.5.1999, già in vigore dall'a.s. 1999-2000, il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità del proprio posto. Il presente articolo ha validità esclusivamente a decorrere dall'a.s. 2001-2002.
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