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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Art. 3 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;

c) chiedere l'aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori;

d) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/1, A/2, A/3 e A/4. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C-Tabella di corrispondenza titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

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