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Ordinanza MIUR 27.05.2002, n. 57

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Allegato n. 1 -

Avvertenze Alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di sottoscrizione della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo rientrano tutti i periodi per i quali sia stato erogata remunerazione anche parziale (artt. 19-25 CCNL ).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai

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