Nota MIUR 23.05.2002, prot. n. 1559
D.D.G. 12 febbraio 2002 art. 3, 1° comma, lettera a).
Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'ammissibilità delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti del personale docente presentate dai candidati idonei o abilitati in esito a procedure concorsuali bandite anteriormente al 1999.
Al riguardo, a seguito di un ulteriore riesame delle disposizioni che regolano la materia, ed in particolare dell'art. 2, comma 1, della legge n. 333/2001, che, nella sua generica formulazione, sembra ampliare la platea dei destinatari, originariamente limitata, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 124/99 agli idonei e abilitati "dell'ultimo concorso regionale", estendendola a tutti gli idonei dei concorsi a cattedre, si ritiene possibile consentire l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di questi ultimi, a prescindere dal momento di acquisizione del titolo.
Conseguentemente le contrarie e limitative indicazioni fornite in precedenza con la F.A.Q. n. 16 del 2 aprile 2002 devono intendersi annullate.
Le SS.LL. in caso di esclusione dei candidati che versano in tali condizioni potranno pertanto procedere, d'ufficio o in sede di accoglimento di ricorso, all'inclusione dei medesimi nelle graduatorie permanenti.
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