IperTesto Unico IperTesto Unico

Informativa Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10.05.2002

_.

Com'è noto la legge n. 30 del 26 febbraio 2002, pubblicata in G.U. 02.03.2001, n. 51, ha stabilito all'art. 1 che le disposizioni contenute nella legge n. 36 del 15 febbraio 1974 e successive modifiche, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L.vo n. 29 del 3.2.1993 e successive modificazioni, ivi compresi i militari, che, nel periodo dall'1.1.1946 al 31.12.1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario, di cui alla legge n. 53 del 27 febbraio 1955 e successive modificazioni

b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto tra il 1.1.1947 e il 7.8.1966;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità, ai sensi del regio D.L.vo 14 maggio 1946, n. 384, del D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

La stessa legge, all'art. 2, stabilisce, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione del Comitato, nominato con il decreto interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.1.2002, che ha il compito di decidere sulle domande presentate dai dipendenti della P.A. o loro familiari superstiti aventi diritto, ai fini della ricostruzione del rapporto assicurativo. Detto Comitato è composto da:

a) il Ministro del lavoro o delle Politiche Sociali o un suo rappresentante, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dell'Interno;

d)

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.