IperTesto Unico IperTesto Unico

Direttiva PCM 08.05.2002

Raccordo tra le finalità dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di assunzioni di personale in pubbliche amministrazioni, e finalità della normativa sui contratti di formazione e lavoro. (G.U. 26.07.2002, n. 174)

Sono pervenuti, al Dipartimento della funzione pubblica, numerosi quesiti relativi al raccordo tra l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2002 nelle pubbliche amministrazioni ivi menzionate, e la normativa generale in tema di contratti di formazione e lavoro, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 726/1984, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e ora applicabile anche nelle pubbliche amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei contratti collettivi conseguenti.

In particolare, sono stati posti quesiti sul come raccordare, con il regime di blocco delle assunzioni previsto dall'art. 19 della citata legge n. 448, lo spirito di favore che la legislazione sui rapporti di formazione e lavoro manifesta verso la stabilizzazione di tali rapporti mediante loro conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo formativo o nei dodici mesi immediatamente successivi.

La disciplina sui contratti di formazione e lavoro prevede, per quanto qui specificamente interessa, che i lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro possono essere assunti a tempo indeterminato, con richiesta nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. La disposizione consente, perciò, al datore di lavoro pubblico, di utilizzare le risorse già formate senza dover attivare ulteriori procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato, sul presupposto che tali procedure sono già state svolte precedentemente alla stipulazione dei contratti di formazione e ferma restando - naturalmente - la necessità di rispettare le norme in tema di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997.

Questa normativa manifesta, perciò, un indubbio f

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.