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C.M. MIUR 20.05.2002, prot. n. 710

C.C.N.L. della Dirigenza scolastica - Responsabilità dirigenziale.

Com'è ben noto, il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza scolastica - Area V, che disciplina le modalità di stipula dei contratti individuali di conferimento delle funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico della categoria.

A seguito della entrata in vigore della citata disciplina pattizia, deve ritenersi compiuto il processo normativo che - in stretta correlazione con l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59, e quindi con il D.L.vo 6.3.98 n. 59 e con il d.P.R. 8.3.99 n. 275 - ha condotto all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto.

Deve altresì intendersi ricompresa in tale attribuzione, e nella nuova caratterizzazione delle funzioni dirigenziali per obiettivi e risultati, prevista dalla normativa generale di riferimento (in particolare, D.L.vo 30.3.01 n. 165, Titolo II, Capo II) e regolata dalla disciplina pattizia, l'applicazione alla categoria di personale in questione della responsabilità dirigenziale e dei criteri e delle procedure per la sua valutazione, anche in analogia a quanto previsto per la dirigenza amministrativa.

Ne discende che la responsabilità dei capi di istituto, ora dirigenti scolastici, va valutata sulla base dei nuovi parametri e strumenti legislativi e contrattuali - previsti in particolare dagli art. 21 e 25 del citato D.L.vo n. 165/2001 e dagli artt. 27 e 31 del C.C.N.L. - e non più secondo l'ottica e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti e regolati dal T.U. n.297/94, Parte III - Titolo I, Capo IV.

Pertanto, in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione, dovranno essere attivati i rimedi di natura non disciplinare, previsti dal citato art. 27 C.C.N.L., mentre, nei casi di fa

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