CCND 29.05.2002
Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
- ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- per gravi esigenze di salute del richiedente.
2. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1, il personale A.T.A. che dopo il rientro dall'estero non è stato restituito alla provincia prescelta.
3. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenze.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provviso
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.