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CCND 29.05.2002

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Titolo I - Personale docente

Art. 5 - Assegnazione del personale nel circolo e nell'istituto

1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, sono regolate dal contratto d'Istituto, ai sensi del C.C.N.L. 1999, art. 6 - comma 3- lettera H, e del C.C.N.L. biennio economico 2000/01, art. 3 - comma 1 - lettera E. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d'Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.

2. La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.

3. Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle cattedre o ai posti sono regolate dal contratto di istituto.

4. Per gli istituti di scuola secondaria, in cui era in vigore la sperimentazione dell'organico funzionale (D.M. 105/2000) e nei quali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4

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