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Nota MIUR 25.07.2002, prot. n. 2332

Conferimento supplenze personale ATA.

Di seguito alla C.M. n. 82 del 19 luglio 2002 in materia di supplenze, si forniscono ulteriori istruzioni e indicazioni con specifico riguardo al personale A.T.A..

È noto alle SS.LL. che, ai fini del conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche vanno utilizzate, a norma dell'art. 2, comma 1 del Regolamento, adottato con D.M. 13/12/2000 n. 430, le graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi) e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi provinciali e le graduatorie provinciali.

Premesso quanto sopra, e nella considerazione che il ritardato espletamento nelle procedure relative al concorso per soli titoli, di cui all'ordinanza ministeriale n. 57 del 27 maggio 2002, non consentirà l'aggiornamento entro il 31 agosto 2002 delle graduatorie permanenti, si renderà necessario utilizzare le graduatorie tutt'ora vigenti della precedente tornata concorsuale.

Qualora tali graduatorie fossero esaurite o dovessero esaurirsi a seguito di assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche) di tutti i candidati inclusi nelle stesse, si dovranno utilizzare gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, così come previsto dal citato comma 1 dell'art. 2 del regolamento.

In caso di ulteriore disponibilità di posti per supplenze di eguale durata, i dirigenti scolastici competenti attribuiranno supplenze temporanee attingendo alle graduatorie di circolo e di istituto, nelle more della compilazione e pubblicazione dalle graduatorie aggiornate del concorso per soli titoli in via di espletamento.

In effetti, tali graduatorie avranno validità solo dalla loro definitiva approvazione.

Per ulteriori esigenze di sostituzione del personale si provvederà con supplenze temporanee conferite dal dirigente scolastico, utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

 

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