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Legge 15.07.2002, n. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. (G.U. 24.07.2002, n. 172)

Art. 9 - Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali

1. É istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) l'area di attività in cui operano;

b) gli enti od organismi internazionali di interesse;

c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

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