Legge 06.07.2002, n. 137
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei 1 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
Parola sostituita dall'art. 2 comma 6 della legge n. 186 del 27 luglio 2004.
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