Legge 06.07.2002, n. 137
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il consiglio dei dipartimenti;";
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) il consiglio scientifico;";
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Confe
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