Legge 06.07.2002, n. 137
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a ), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a ) beni culturali e ambientali
b ) cinematografia
c ) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo
d ) sport;
e ) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a ) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ;
b ) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c ) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d ) quanto alla materia di cui alla lettera a ) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, s
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