Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale.
Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
f) le entità dei benefici;
g) le procedure di
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