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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 24 - Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego, con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province e degli altri enti locali.

5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.

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