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D.M. MIUR 30.07.2002, prot. n. 9768/mr

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Allegato -

Gli Uffici dell'Amministrazione scolastica designati col D.M. 22 luglio 1999, integrato con il Decreto Dipartimentale 11 febbraio 2002, curano l'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti, in base alla procedura di seguito stabilita.

1. Notifica della sentenza o ordinanza esecutiva

Gli Uffici dell'Amministrazione, le istituzioni scolastiche ed educative nonché gli Enti vigilati d'ora innanzi denominati "Uffici competenti", designati col D.M. 22 luglio 1999, integrato con il Decreto Dipartimentale 11 febbraio 2002, alla riscossione dei crediti erariali, non appena ricevuta da parte della Corte dei Conti la copia in forma esecutiva della sentenza, provvedono alla sua immediata notifica nei modi previsti dal c.p.c. (libro terzo, titolo primo - articolo 474 e seguenti).

Una copia della sentenza, autenticata ad uso di notifica ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del R.D. 13 agosto 1933 n.1038, deve essere consegnata a ciascun interessato.

Pertanto, qualora la sentenza pervenga nella sola forma esecutiva, dovrà essere richiesta l'autenticazione delle copie occorrenti rimettendo alla Segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, oltre all'originale (copia in forma esecutiva), tante copie della stessa sentenza quante sono le persone cui notificarla.

Successivamente gli Uffici competenti provvedono a prendere nota delle sentenze in apposite scritture facendo riferimento, fino a contrarie disposizioni, ai modelli A e B, ed alle relative istruzioni, allegati alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 3 del 10 gennaio 1997 - prot. n. 222293 determinando, di volta in volta, in base ai versamenti effettuati, il credito erariale residuo.

Le istituzioni scolastiche e gli Enti vigilati dovranno compilare il modello B soltanto per la parte rela

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