Decreto legge 08.07.2002, n. 138
Capo V - Interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura
1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, è esteso esclusivamente alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. 30
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato. 31
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