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Decreto legge 08.07.2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (G.U. 08.07.2002, n. 158)

Capo II - Disposizioni in materia tributaria

Art. 3 - Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.".

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";

1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attività di notifica della cartella di pagamento e";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuo

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