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Sentenza Corte Costituzionale 26.06.2002, n. 282

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Sentenza: giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 n. 26, recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 17 gennaio 2002 e depositato il successivo 25 gennaio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 n. 26, recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia", assumendo, in via principale, la violazione degli artt. 2, 32, 33, comma 1, e 117, comma 2, lett. 1) (ordinamento civile e penale) e m), Cost. e, in via logicamente subordinata, ove si ravvisasse una competenza concorrente della Regione, dell' art. 117, comma 3, Cost. (professioni, tutela della salute) e dei principi recati dalle norme interposte quali quelle contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 l. 13 maggio 1978 n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), negli artt. 33, 34 e 35 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), negli artt. 1 e 14 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), e negli artt. 112, 113, 114 e 115 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I l. 15 marzo 1997 n. 59).

Il ricorrente premette che "la finalità di tutelare la salute dei cittadini e garantire l'integrità fisica della persona", che l'art. 1 della legge regionale impugnata di

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