CCNQ 19.06.2002
1. Per realizzare la temporanea revisione del CCNQ del 9 agosto 2001 sino al compimento delle attività di cui al comma 4, lasciando inalterati gli equilibri complessivamente raggiunti con il medesimo contratto quadro, le parti concordano di cumulare i permessi orari loro spettanti nel comparto scuola per ulteriori n. 4 (quattro) minuti a decorrere dal 1 gennaio 2002 in ragione d'anno.
2. Per effetto del comma 1, i permessi di competenza delle organizzazioni rappresentative del comparto scuola dal 1 gennaio 2002 e sino alla definizione del nuovo contratto quadro sulla ripartizione dei distacchi in tutti i comparti sono calcolati in misura di n. 32 minuti per dipendente.
3. Il contingente di permessi cumulati di cui al comma 1 - pari complessivamente a n. 48 distacchi - è ripartito tra le organizzazioni interessate nella tavola n. 1 del presente contratto che sostituisce la tavola n. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000.
4. La presente modifica è disposta in via transitoria - sino alla sottoscrizione del successivo contratto quadro sulla ripartizione dei distacchi e sulle modalità di utilizzo delle prerogative sindacali che avverrà nel giugno del 2002, al termine del completamento dell'attività di accertamento affidata all'ARAN degli altri soggetti - che oltre quelli già individuati nel comparto scuola - saranno ammessi alle trattative nazionali per il quadriennio 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 nei restanti comparti.
Nell'ambito del predetto contratto le parti sottoscriventi ridefiniranno l'intera materia dell'utilizzo delle prerogative sindacali, ivi compreso il regime dei cumuli dei permessi orari loro spettanti.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.